LO STATUTO
Indice
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TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Risorse finanziarie
Art. 4 - Sede dell'Unione
Art. 5 - Stemma e gonfalone
Art. 6 - Adesione all' Unione
Art. 7 - Recesso dall'Unione
Art. 8 - Scioglimento dell'Unione
Art. 9 - Attività regolamentare
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TITOLO II - L'ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 10 - Organi dell'Unione
Art. 11 - Finalità
Capo I - Il Consiglio
Art. 12 - Composizione e costituzione dell'Organo
Art. 13 - I consiglieri
Art. 14 - Organizzazione del Consiglio
Art. 15 - Competenze del Consiglio
Art. 16 - Adunanze del Consiglio
Capo II - Il Presidente
Art. 17 - Elezione, cessazione
Art. 18 - Competenze
Art. 19 - Vice-Presidente
Capo III - La Giunta
Art. 20 - Composizione, nomina e cessazione
Art. 21 - Competenze
Art. 22 - Funzionamento
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TITOLO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE
Capo I
Art. 23 - Principi e criteri di gestione
Art. 24 - Personale
Capo II - Il Segretario, i funzionari, i servizi
Art. 25 - Il Segretario
Art. 26 - I responsabili di servizio
Art. 27 - Incarichi di responsabili di servizio
Art. 28 - La consulta dei responsabili di servizio
Art. 29 - Gestione dei servizi
Capo III - Il controllo interno
Art. 30 - Principi generali del controllo interno
Art. 31 - Organo di revisione dei conti
Art. 32 - Controllo interno di regolarità contabile
Art. 33 - Controllo di gestione
Art. 34 - Controllo per la valutazione del personale
Art. 35 - Controllo e pubblicità degli atti monocratici
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TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE
Art. 36 - Principi generali
Art. 37 - Accordi di programma
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TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I - La parteciapzione all'attività dell'Unione
Art. 38 - Associazionismo e partecipazione
Art. 39 - Istanze e petizioni
Art. 40 - Proposte di atti amministrativi
Capo II - Accesso dei cittadini e trasparenza dell'azione amministrativa
Art. 41 - Accesso
Art. 42 - Trattamento dati personali
Art. 43 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
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TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 44 - Statuto
Art. 45 - Regolamenti
Art. 46 - Adeguamento a leggi sapravvenute
Art. 47 - Entrata in vigore
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TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Oggetto
Il Consorzio di Servizi Vari denominato Co.Ser. "Bassa Vercellese" si trasforma, in conformità al disposto dell'art. 38 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, in Unione,fra i Comuni di Caresana, Costanzana, Motta Dè Conti, Pertengo, Pezzana e Stroppiana, successivamente chiamata "Unione", e ciò per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi, individuati nel presente Statuto.
L'Unione è Ente Locale ed è dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonchè delle norme del presente Statuto.
Elementi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
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Art. 2 - Finalità
L'Unione si propone di svolgere i seguenti servizi , nella loro più larga accezione e nelle forme gestionali giudicate più economiche che garantiscono il migliore rapporto costo/qualità del servizio stesso, con l'ottimale utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali:
a) servizio tecnico e manutenzione del patrimonio comunale;
b) servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi, nettezza urbana;
c) servizio finanziario;
d) servizio tributario;
e) servizio di Polizia Locale;
f) gestione urbanistica del territorio;
g) sportello unico delle imprese;
h) servizio statistico;
i) gestione del controllo interno e di valutazione;
l) gestione attività culturali, turistiche e di valorizzazione del territorio.
L'Unione, a seguito di unanime decisione dei Consigli Comunali di modifica del presente Statuto può estendere l'attività associata anche ad altri servizi a condizione che siano di interesse comune per tutti i Comuni aderenti.
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Art. 3 - Risorse finanziarie
L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
L'Unione, in quanto titolare della gestione urbanistica intercomunale del territorio, ècompetente ad incassare i proventi degli oneri di urbanizzazione e contributi del costo di costruzione per gli interventi attuati su aree a valenza intercomunale espressamente indicate nello strumento urbanistico. Tali proventi sono finalizzati al finanziamento del Servizio Tecnico/Manutentivo nonchè alla acquisizione di aree e relativi interventi di urbanizzazione.
I Comuni che abbiano avuto individuate nel proprio territorio, nell'ambito dello strumento urbanistico unionale, o così definite con specifico atto deliberativo del Consiglio dell?Unione, aree di dichiarata valenza intercomunale che, come tali, ne accrescano i benefici fiscali derivanti dal mutato valore delle stesse, concorrono al finanziamento dell' Unione con quote integrative pari ai benefici fiscali calcolati sulla differenza tra il mutato valore imponibile ed il valore imponibile precedente delle aree stesse. Il valore, al momento della modificazione urbanistica, verrà definito dalla Giunta Unionale sulla base di perizia tecnica asseverata.
Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltrechè con i proventi propri, di cui ai precedenti commi, attraverso contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.
I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente , con incidenza per il settantapercento, combinata con l'estensione del proprio territorio, di cui alla tabella A) allegata, con incidenza per il trentapercento, da determinarsi ogni anno, entro il 31 gennaio, con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.
I trasferimenti di cui al comma precedente sono disposti entro le seguenti scadenze:
-Entro il mese di febbraio: I acconto nella misura del 50% dei trasferimenti dell'anno precedente
-Entro il mese di settembre: II acconto nella misura del 30% della previsione di Bilancio dei traferimenti relativi all'esercizio di competenza.
-Entro 30 gg. dall'approvazione del Rendiconto di gestione: quota a saldo
La liquidazione delle quote di trasferimento verrà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.
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Art. 4 - Sede dell'Unione
L'Unione ha sede nel Comune di Caresana in Via F.lli Binelli 28.
Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purchè ricomprese nell'ambito del territorio dell' Unione.
Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
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Art. 5 - Stemma e gonfalone
L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione CoSer Bassa Vercellese, e con lo stemma che verrà approvato dal Consiglio dell'Unione.
Nelle cerimonie ufficiali, nonchè in ogni altra pubblica ricorrenza può essere esibito il gonfalone dell'Unione, nella forma da definire ed approvare dal Consiglio dell'Unione, accompagnato dal Presidente o suo Delegato.
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Art. 6 - Adesione all'Unione
Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, corredata della deliberazione Consigliare assunta con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.
La richiesta deve essere sottoposta, entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo generale dell'Unione, all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
L'Ammissione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, a condizione che, nello stesso termine, i Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione.
Al Comune istante può essere richiesta una quota di partecipazione, da definire dal Consiglio dell'Unione in sede di esame della richiesta di adesione, rapportata agli investimenti fatti. Detta quota andrà a sgravio dei trasferimenti a carico dei Comuni che hanno costituito, ab origine, prima il Consorzio e successivamente l'Unione.
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Art. 7 - Recesso dall'Unione
Il recesso degli aderenti è ammesso previa notificazione al Consiglio dell'Unione della deliberazione assunta in tal senso dal Consiglio Comunale, con la maggioranza di due terzi, almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.
La recessione va discussa ed approvata dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Il recesso non deve creare nocumento all'Unione e l''Ente che recede dovrà formalmente accollarsi, ripartiti in base alla propria quota di riparto di cui al precedente art. 3, comma 4, riferita all'anno predente al recesso, tutti gli oneri pluriennali in corso, compreso il costo del personale assunto fino al momento del recesso stesso.
Contestualmente all'approvazione del recesso, l'Unione, senza particolari formalità, e con deliberazione del Consiglio, va a rideterminare la nuova struttura degli Organi, da sottoporre ai singoli Consigli Comunali per la modifica Statutaria.
La nuova determinazione delle quote di ripartizione verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario con proprio provvedimento.
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Art. 8 - Scioglimento dell'Unione
L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione.
Nei caso previsto al precedente comma, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dalla data della deliberazione dell'ultimo Consiglio Comunale necessario per raggiungere la metà dei Comuni aderenti.
Dell'evento di cui al precedente comma ne prende atto il Presidente, con proprio provvedimento, assumendo pro tempore le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi.
L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del Dlgs 18.8.2000 n. 267.
Nel caso di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti nelle proporzioni stabilite dal Commissario liquidatore sulla base delle quote stabilite per la determinazione dei trasferimenti, determinate ai sensi dell'art. 3, comma 4, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente allo scioglimento.
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Art. 9 - Attività regolamentare
L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e del presente Statuto.
Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il Regolamento di Contabilità, il Regolamento per la disciplina dei Contratti, ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
I Regolamenti già approvati dal Consorzio, prima della trasformazione in Unione, rimagono validamente applicabili in tutto e per tutto, intendendo "Unione" laddove il Regolamento riporta "Consorzio", fino a che non verrà provveduto alla relativa modifica e riadozione, anche oltre il termine riportato al precedente comma.
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TITOLO II - L'ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 10 - Organi dell'Unione
Sono organi dell'Unione:
a) il Consiglio;
b) il Presidente;
c) la Giunta;
d) la tecnostruttura
Art. 11 - Status degli Amministratori dell'Unione
Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonchè al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
Agli Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Tit. III - Capo IV del Dlgs 18.8.2000 n.267.
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CAPO I - IL CONSIGLIO
Art. 12 - Composizione e costituzione dell'Organo
Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti per il Consiglio Comunali ed individuati, per quanto compatibili, nell'art. 42 del dlgs 18.8.2000 n. 267.
Il Consiglio è composto da nove membri, di cui sei sindaci, dei Comuni partecipanti e tre rappresentanti delle minoranze individuati con le modalità di cui ai commi successivi. Dopo la seduta di elezione del Presidente i rimanenti cinque Sindaci possono nominare un proprio delegato. Tale delega non può essere temporanea ma deve avere carattere permanente per tutta la durata del mandato, fatta salva la potestà di revoca in capo al delegante.
I tre rappresentanti delle minoranze sono individuati nei candidati non eletti alla carica di Sindaco che hanno riportato, nella consultazione elettorale, il minor scarto percentuale di voti con il candidato eletto nel proprio Comune. Nel caso di più minoranze nell'ambito di uno stesso Comune, partecipa alla graduatoria il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso in cui l'assenza di minoranze non consenta l'attribuzione dei tre seggi in seno al Consiglio a loro riservati, la composizione del Consiglio verrà conseguentemente ridotta, fermo restando il numero di dei componenti assegnati, a norma del precedente comma 1, al fine della determinazione delle maggioranze qualificate e delle presenze necessarie per la validità delle sedute.
Nel caso in cui vi siano tornate elettorali diversamente temporizzate nei Comuni costituenti l'Unione, il Sindaco neo eletto subentra automaticamente al Sindaco uscente in seno al Consiglio mentre, per la determinazione del rappresentante delle minoranze, verrà dato corso ad un nuovo raffronto delle percentuali di cui al precedente comma 3 tenendo conto del dato scaturito dalla consultazione elettorale.
I dati elettorali necessari per la determinazione dei membri costituenti il Consiglio sono comunicati al Direttore dell'Unione, entro 8 giorni dalla proclamazione degli eletti, da parte del Responsabile del Servizio Elettorale di ciascun Comune aderente o, in mancanza, dal Segretario Comunale.
Il Direttore, entro 24 ore dal ricevimento dell'ultima comunicazione, ne consegna le risultanze al Sindaco del Comune con la più elevata popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, il quale, entro 30 giorni dalla data della consultazione elettorale, convoca il Consiglio per la presa d'atto della propria composizione e l'elezione del Presidente.
In sede di prima applicazione la procedura di cui sopra, con i risultati elettorali derivanti dalle ultime consultazioni elettorali, sarà temporizzata sulla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione.
I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del proprio mandato.
Nei casi di dimissioni, decadenza e sospensione, di uno dei Sindaci subentra temporaneamente nel Consiglio il Vice-Sindaco o il Commissario Prefettizio nominato a reggere il Comune.
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Art. 13 - I consiglieri
Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti ed i doveri stabiliti per i Consiglieri Comunali. In particolare hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonchè dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili per l'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità amministrativa. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonchè di interrogazione e mozione.
Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione equivale alle assenze ingiustificate.
Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, motivi inderogabili di lavoro, temporanea assenza dalla residenza comportante distanza eccessiva per l'accesso alla sede dell'Unione, ogni altra motivazione che dimostri inequivocabilmente la casualità dell'assenza e la volontà del Consigliere di portare a termine il proprio mandato.
I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede municipale del Comune nel quale rivestono la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale.
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Art. 14 - Organizzazione del Consiglio
Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.
Il Consiglio adotta il Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede ad eventuali modificazioni del Regolamento stesso.
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Art. 15 - Competenze del Consiglio
Il Consiglio stabilisce l'indirizzo generale dell'attività dell' Unione per il conseguimento dei compiti statutari.compete in particolare di:
1) Approvare i regolamenti che dovranno regolare il funzionamento e la gestione dei servizi, tranne quello di organizzazione per il quale dovrà unicamente tracciare gli indirizzi generali;
2) approvare il Bilancio di Previsione annuale e triennale dell'Ente e la relativa relazione previsionale e programmatica;
3) approvare il Rendiconto di gestione dell'Ente;
4) proporre ai Consigli Comunali degli Enti partecipanti la estensione della attività dell'Unione ad altri servizi di comune interesse;
5) deliberare le variazioni di Bilancio;
6) deliberare l'assunzione di mutui passivi per la esecuzione di lavori di interesse consortile, qualora non trovino rispondenza in alcun provvedimento consigliare di programmazione;
7) Approvare il programma triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale di attuazione;
8) Eleggere il Presidente dell'Unione;
9) Adotta ed approva gli atti di programmazione urbanistica intercomunale
11) Adotta la programmazione triennale delle assunzioni;
10) Delibera in merito a tutto quanto previsto, ed in quanto applicabile, all'art. 42 del Dlgs 18.8.2000 n.267.
Il Consiglio, nella sua prima seduta, provvede all'elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso.
Nella seduta successiva all'elezione, da tenersi entro 45 giorni, il Presidente presenta le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato e comunica l'elenco dei componenti la Giunta dell'Unione.
Ai fini di cui al precedente comma 2, si intende prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonchè tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente.
La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco del Comune che, al 31 dicembre precedente, aveva il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro trenta giorni dall'ultima comunicazione necessaria alla costituzione del nuovo Consiglio.
La seduta nella quale si provvede alla presa d'atto della propria composizione ed alla elezione del Presidente è presieduta dal Sindaco che ne ha disposto la convocazione.
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Art. 16 - Adunanze del Consiglio
Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purchè di competenza consigliare e corredate dalle relative proposte.
In caso di urgenza il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro quarantotto ore.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino apprezzamenti o valutazioni di persone viene effettuata in seduta non pubblica e la votazione relativa è tenuta a scrutinio segreto.
Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati e a maggioranza di voti, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge e dallo Statuto.
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CAPO II - IL PRESIDENTE
Art. 17 - Elezione, cessazione
L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha raggiunto la maggioranza relativa. In caso di parità risulta eletto il più giovane di età.
Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile una sola volta.
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La Presidenza provvisoria dell'Ente, dopo le consultazioni amministrative comunali e dal momento della proclamazione degli eletti, viene automaticamente assegnata al Sindaco del Comune più popoloso dell'Unione, sulla base dei dati di popolazione risultanti al 31.12 dell'anno precedente, e sarà mantenuta fino all'elezione del Presidente da parte del nuovo Consiglio Unionale. In tale periodo mantengono le proprie funzioni di Direzione e Responsabilità di Servizi i soggetti a ciò nominati dal Presidente uscente.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento aritmetico, e deve contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed acquisizione al protocollo generale dell'Ente.
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Art. 18 - Competenze
Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
Il Presidente, quale organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze il Presidente:
a) Coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
b) Attribuisce gli incarichi dirigenziali tenendo conto delle professionalità esitenti nell'Ente, e sulla base degli indirizzi di organizzazione stabiliti dalla Giunta. Nel caso di carenza di organico o di mancanza di idonea professionalità, gli incarichi di direzione possono essere conferiti con contratti di diritto privato ed a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla qualifica di dirigente nell'ambito del pubblico impiego;
c) Svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;
d) Nomina il Segretario dell'Unione;
e) Affida incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali, laddove non siano previste procedure selettive.
f) Promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
g) Promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
h) Stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
i) Ha facoltà di delegare a singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti;
l) Autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario;
m) Rappresenta l'Ente in giudizio, fatte salve le vertenze di natura tributaria riservata al Responsabile del Servizio Tributario, ed in tutti i contratti relativi a diritti reali di godimento in cui l'Ente sia parte.
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Art. 19 - Vice-Presidente
Il vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Quando il vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più giovane.
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CAPO III - LA GIUNTA
Art. 20 - Composizione, nomina e cessazione
La Giunta è composta dal Presidente e da sei componenti.
I componenti sono nominati dal Presidente entro 10 giorni dalla elezione, scelti tra i Componenti del Consiglio dell'Unione, i componenti delle Giunte Comunali e dei Consigli Comunali dei Comuni, garantendo la rappresentanza di tutti i Comuni originariamente costituenti l'Unione.
Le dimissione di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'Ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, o cessati d'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
Il Presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone Comunicazione al Consiglio nei termini di cui al comma precedente.
I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell'atto di revoca e, in ogni caso, al venir meno della carica ricoperta in seno al Consiglio dell'Unione o agli organi collegiali dei Comuni aderenti.
In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
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Art. 21 - Competenze
La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
- a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a proporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto;
- a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediate atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali da parte dei Responsabili dei Servizi;
- ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che ai provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della Dotazione Organica;
- all'approvazione della Contrattazione Integrativa Decentrata;
- alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai Servizi per l'autonoma gestione da parte dei responsabili;
- all'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti, per legge o dallo Statuto, ad altri organi;
- all'approvazione dello schema di Bilancio di Previsione e quello del Conto Consuntivo, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- all'approvazione della ripartizione delle spese fra i Comuni aderenti all'Unione;
- all'adozione, in caso di urgenza, deliberazioni di variazione di Bilancio o storni di fondi, da trasmettere al controllo ed alla successiva ratifica nei termini previsti dalla Legge;
- all'approvazione delle progettazioni e gli atti di natura tecnica non riservati alla competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
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Art. 22 - Funzionamento
La Giunta provvede, con proprie deliberazioni, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla Legge e dallo Statuto.
Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
Le adunanze si svolgono in forma non pubblica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, ed i relativi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
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TITOLO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE.
CAPO I
Art. 23 - Principi e criteri di gestione
L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai funzionari nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
La tecnostruttura, di cui al precedente comma 2, esercita, ai sensi della Legge, dello Statuto e del Regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali autonomi in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili assegnate, al fine di conseguire i risultati attesi.
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Art. 24 - Personale
L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito, a livello di uffici, mediante la dotazione di attrezzature informatiche e collegamenti telematici interconnessi, ed a livello di servizi esterni attraverso la dotazione di attrezzature che garantiscano un elevato grado di meccanizzazione che garantisca la piena redditività della forza lavoro.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente, nonchè ad un corretto utilizzo dello strumento della contrattazione integrativa decentrata.
Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, da approvare dalla Giunta sulla base degli indirizzi tracciati dal Consiglio, disciplina:
- La struttura organizzativa;
- La dotazione organica;
- Le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- Le forme di raccordo e coordinamento tra i Responsabili della gestione.
L'amministrazione dell'Unione deve essere improntata, a livello regolamentare, ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse, attraverso:
- una organizzazione del lavoro basata per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- una attenta analisi della produttività e dei carichi di lavoro in capo a ciascuna unità, improntando lo schema organizzativo alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture, favorendone la interconnessione e la intercambiabilità;
- una corretta individuazione delle responsabilità collegate ad un elevato grado di autonomia operativa dei soggetti preposti.
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CAPO II - IL SEGRETARIO - I FUNZIONARI - I SERVIZI
Art. 25 - Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente dal quale dipende funzionalmente, scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti, con stipula di contratto a tempo determinato, non eccedente il mandato del Presidente.
Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei Funzionari Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, con poteri di avocazione delle funzioni nel caso di accertata inerzia, previa comunicazione al Presidente per l'emissione del decreto temporaneo di nomina. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
Il Segretario assume la Responsabilità del Servizio Personale nonchè dell'Organizzazione e come tale:
- assume la presidenza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata;
- rappresenta l'Ente nella stipula dei contratti individuali di lavoro nonchè nei contratti per l'attribuzione di funzioni di responsabilità a soggetti esterni all'organigramma dell'Unione. Nei contratti in cui il Segretario è direttamente parte interessata, la rappresentanza dell'Ente nella stipula è assunta dal Presidente.
Il Segretario, dal momento della nomina, assume anche le funzioni di Direttore Generale dell'Ente e come tale ha diritto ad adeguata retribuzione.
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Art. 26 - I responsabili di servizio
I Responsabili dei Servizi dei Servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall' ordinamento, svolgono funzioni e compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico.
Ai Responsabili dei Servizi è attribuita la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, nel quadro generale concordato con il Segretario, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia riservata espressamente dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze, poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
I Responsabili preposti ai singoli Servizi dell'Ente rispondono della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicitàed efficacia dell'attivitàsvolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
I Responsabili rappresentano contrattualmente l' Ente nelle materie riservate alla propria competenza, fatto salvo quanto riservato alla specifica competenza di cui all'art. 18 lett. m).
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Art. 27 - Incarichi di responsabili di servizio
Il Presidente, sulla base degli indirizzi di organizzazione dati dalla Giunta, e su proposta del Segretario, prepone ai singoli servizi i dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
Per i posti di Responsabile del Servizio di alta specializzazione, per i quali non è riscontrabile la necessaria professionalità all'interno dell'organico dell'Ente, il Presidente può conferire incarico a soggetto esterno, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato. Il provvedimento di affidamento con contratto di diritto privato, essendo eccezionale, deve essere adeguatamente motivato, e la scelta deve essere attuata sulla base di motivazioni di oggettiva utilità per l'Ente, nel caso di scelta fiduciaria, oppure con valutazione di curricula, o attraverso prove selettive atte a valutarne la professionalità richiesta.
I Responsabili di cui al comma precedente devono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un terzo del numero globale degli apicali preposti ai servizi, di cui al comma 1 del presente articolo.
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Art. 28 - La consulta dei responsabili di servizio
I Responsabili di Servizio si riuniscono in Consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia di organizzazione e gestione amministrativa dell'Ente.
La Consulta è convocata e presieduta dal Segretario. Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Presidente ed i Componenti della Giunta.
La Consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economico/finanziaria nonchè dell'organizzazione dell'Ente, formulando parere preventivo in ordine a:
- bilancio di Previsione e relative variazioni;
- piano esecutivo di gestione e degli obiettivi;
- dotazioni organiche;
- ogni altra materia eventualmente prevista dai regolamenti.
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Art. 29 - Gestione dei servizi
L'Unione garantisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto, alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge per gli Enti Locali.
Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
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CAPO III - IL CONTROLLO INTERNO
Art. 30 - Principi generali del controllo interno
Al fine di monitorare valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all' acquisizione di entrate, all'effettuazione di spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni ed agli adempimenti fiscali;
b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.
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Art. 31 - Organo di revisione dei conti
L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.
L'organo è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i Revisori degli Enti Locali. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere Comunale, e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge stessa.
Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità ed indipendenza dell' organo di revisione. Saranno altresì disciplinate, con il Regolamento stesso, le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile, relative ai sindaci delle società per azioni.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di Servizio dell'Ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonchè degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia Ente. Possono presentare relazioni e documenti al Consiglio.
L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
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Art. 32 - Controllo di regolarità contabile
Al controllo interno di regolarità contabile provvede il Responsabile del Servizio Finanziario. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
L'Ente è tenuto a rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario ed i relativi equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
Il Regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità di controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.
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Art. 33 - Controllo di gestione
Il controllo di gestione si attua sulla base dei parametri quantitativi, qualitativi ed economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti, nominati dal Presidente, che si avvale della collaborazione dei Responsabili di Servizio e della struttura operativa del Servizio Finanziario.
Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione delle relazioni, a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal Regolamento.
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Art. 34 - Controllo per la valutazione del personale
Le prestazioni dei Responsabili di Servizio, nonchè i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate, sono soggetti a valutazione.
Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal Presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, sulla base di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.
Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
La relazione, contenente i giudizi sul personale valutato, costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge, ed i contratti collettivi di lavoro, subordinano a procedure valutative.
Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
- conoscenza dell'attività del valutato;
- partecipazione al procedimento, con acquisizione, in contradditorio, delle giustificazioni dell' interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei Responsabili di Servizio, disciplinate dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.
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Art. 35 - Controllo e pubblicità degli atti monocratici
Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione proprio delle deliberazioni dell' Ente e devono essere comunicate alla Giunta con cadenza bimestrale.
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TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE
Art. 36 - Principi generali
L' Unione promuove le opportuno forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
L'Unione può stipulare apposite convenzioni per estendere, ad Enti Locali non aderenti o ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto il servizio. Le valutazioni economiche della convenzione sono effettuate dal Direttore.
L'Unione per la gestione di parziali o specifici aspetti del servizio, che costruisce il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero, partecipare da solo, o con altri Enti Locali a società per azioni.
Le deliberazioni relative sono assunte dal Consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
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Art. 37 - Accordi di programma
Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di antri Enti Pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla Legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, determinandone i tempi, i modi ed il finanziamento relativi all'opera, all'intervento o al progetto oggetto di accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.
L'accordo può prevedere idonei provvedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia insorgente tra i soggetti partecipanti all'accordo stesso.
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TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I - LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE
Art. 38 - Associazionismo e partecipazioneE
Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonchè i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.
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Art. 39 - Istanze e petizioni
Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell' amministrazione.
Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando, in forma collettiva, petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.
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Art. 40 - Proposte di atti ammministrativi
Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarle al Presidente. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il venti per cento, matematicamente arrotondato, degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione.
Le proposte, corredate dei pareri previsti dalla Legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente.
Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.
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CAPO II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
Art. 41 - Accesso
Il Regolamento, nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati all'agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi dell'Unione stessa, nonchè di intervento nei procedimenti amministrativi.
Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
Allorchè un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono riceverne preventiva comunicazione, per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonchè il soggetto competente alla emissione del provvedimento finale.
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Art. 42 - Trattamento dati personali
Il Regolamento determina le modalità di trattamento dei dati personali, conseguenti all'azione amministrativa dell' Unione, e ne individua il Funzionario Responsabile.
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Art. 43 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
Tutti gli atti, dell'amministrazione o degli altri Enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell' amministrazione.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare dell'informazione.
I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quanto altro li riguardi in relazione ad un procedimento amministrativo.
Periodicamente, ed almeno una volta all'anno, verrà pubblicata, in ogni Comune, una relazione, redatta dal Direttore, inerente le attività svolte dall'Unione con i relativi risultati conseguiti.
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TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 44 - Statuto
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, e ad esso devono conformarsi tutti gli atti con valenza normativa.
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate con sottoscrizione di almeno il trenta per cento, con arrotondamento matematico, degli iscritti alle liste elettorali di ciascun Comune aderente. A tal fine si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
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Art. 45 - Regolamenti
L'Unione emana Regolamenti:
- nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza.
I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione:
- dopo l'adozione della deliberazione, conformemente alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa;
- per quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
Devono comunque essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
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Art. 46 - Adeguamento a leggi sopravvenute
Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti a sopravvenute fonti normative, con lo stesso contrastanti, devono essere apportati entro centoventi giorni dalla loro entrata in vigore. Nelle more di approvazione degli adeguamenti, le norme statutarie contrastanti con le nuove norme generali sono inapplicabili fin dalla data della loro entrata in vigore.
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Art. 47 - Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sia pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Caresana.
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