
Dal 9 maggio 2012 sono operative le nuove disposizioni in materia anagrafica.
Le novità riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente all'Ufficio Anagrafe;
2. per raccomandata;
3. per fax;
4. per via telematica
Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro 2 (DUE) giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. Provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la richiesta di requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
L'articolo 5 comma 4 del decreto legge n. 5/2012 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.
I recapiti sono reperibili nella sezione dei singoli Comuni.
I moduli da utilizzare per le dichiarazioni sono scaricabili dalla pagina MODULISTICA.
Le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni sono illustrate in calce ai moduli stessi.
Vai alla pagina e scarica i moduli -----------------------------------------